Art. 7.

      1. La certificazione dell'incapacità, prevista dal secondo periodo, del comma 3, dell'articolo 5, deve essere notificata immediatamente al fiduciario, ai prossimi congiunti e ai conviventi del paziente, che possono richiederne l'annullamento con ricorso al giudice tutelare.
      2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 4 dell'articolo 5.